Tutela legale

1.2 Manipolazione e violenza psicologica

Fino al 1981 il Codice penale prevedeva all’art. 603 il reato di plagio, inteso come stato di totale soggezione di un soggetto al potere di un altro soggetto. Tale reato è stato depenalizzato, perché ritenuto incostituzionale, con la sentenza n. 96/81 della Corte Costituzionale, perché

può condurre ad una applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale.1

È ovvio a chi è in grado di leggere senza interessi o pregiudizi che l’obiezione della Corte costituzionale, esprimendosi sul criterio di oggettiva demarcazione fra condotte libere e altre invece frutto di plagio, è ben lontana dal produrre una negazione dell’esistenza del fenomeno della manipolazione.

Infatti, anche se questa fattispecie non rileva più come reato, qualsivoglia forma di condizionamento della personalità o di suggestione che limiti o annulli la libertà di autodeterminazione o di valutazione individuale, rientra nell’ambito della persuasione indebita. Ad essere oggetto della nostra attenzione non dovrebbe essere il sostantivo “persuasione”, come in maniera interessata usano fare i difensori dei sodalizi più discutibili per mettere in mostra l’assurdità della pretesa di chi vorrebbe censurare un’azione naturale, ma l’aggettivo “indebita”, che connota l’opera interessata di indottrinamento finalizzata allo sfruttamento.

Tale processo si esplica con comportamenti particolarmente gravi e lesivi dell’integrità della persona e, potrebbe rientrare nella fattispecie della violenza privata. I ricatti morali e l’abuso del senso di colpa paventando punizioni o la dannazione eterna, ad esempio, rientrano agevolmente nel concetto di minaccia.

Il dispositivo dell’art. 610 c.p. recita: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

Il fenomeno della manipolazione mentale è molto diffuso nei gruppi religiosi e si realizza, più che attraverso tecniche, con una metodica che si avvale della separazione dal resto del corpo sociale e mediante un indottrinamento lento e graduale che porta i soggetti ad accettare, alla fine del processo, dati, precetti ed azioni che non avrebbero accettato all’inizio. Fra questi, la subordinazione totale. In definitiva, la nuova cornice fornisce nuovo senso a ciò che avviene all’interno.2

Nelle esperienze di adesione a organizzazioni religiose all’interno della Chiesa Cattolica, queste modalità di azione godono di minor attenzione per il fatto che la religione cattolica è percepita come garanzia di codice etico, ma non sono assolutamente meno lesive della libertà individuale rispetto alla violenza o alla costrizione.

Chi si affida al potere o all’autorità di un leader o di una leadership (politica, religiosa, ideologica) tende ad essere totalmente dipendente dagli ideali a cui aderisce e ad uniformare le proprie categorie di pensiero al fine del perseguimento dei valori di coesione del gruppo.

Dalle condivisioni delle esperienze emergono alcune caratteristiche che accomunano i movimenti ecclesiali ai culti totalitari il cui fine è proprio quello di produrre tale dipendenza dell’adepto. Fra questi citiamo i seguenti:

• Il love bombing (bombardamento d’amore), che, attraverso incontri, musica, convegni e situazioni suggestive, fa sperimentare un ambiente di accoglienza e di valorizzazione della persona.

• L’isolamento, che porta gli aderenti ad essere indotti ad allontanarsi da amici, familiari e altre esperienze precedenti di aggregazione.

• La ripetitività che caratterizza la struttura dell’esperienza in cui le modalità di incontro, le parole e le attività svolte hanno uno stile stabilito e ripetuto in modo identico in ogni occasione, creando uno stato di suggestionabilità e controllo.

• L’impiego di regole rigide e non modificabili dagli aderenti.

• L’obbedienza cieca alle disposizioni del gruppo religioso attraverso un sistema di premi e punizioni.

• L’annullamento della personalità che deve conformarsi ad un modello prestabilito proposto dall’esperienza religiosa come attuazione dei principi evangelici.

• L’eliminazione della privacy che prevede il controllo da parte dei superiori di ogni aspetto della vita privata, su cui l’aderente non ha nessuna voce in capitolo, nemmeno per le scelte personali.

• La sollecitazione del senso di colpa e di paura, minaccia di dannazione futura, senso di superiorità rispetto a tutti gli altri sistemi, promettendo il benessere spirituale e l’avanzamento della scala gerarchica interna.

I racconti dei fuoriusciti evidenziano in modo inequivocabile e coerente una situazione di assoluta soggezione degli aderenti/consacrati nei confronti delle imposizioni dei superiori che propongono un sistema di precetti e regole a cui non è possibile contrapporsi, in una dinamica di sottomissione che porta alla totale cancellazione della capacità di autodeterminarsi. Pur essendo un’adesione apparentemente libera, nel momento in cui si assume l’impianto valoriale del percorso, si è obbligati ad accettare la supremazia psicologica del fondatore, del padre spirituale o del superiore, senza che sia ammessa per gli aderenti la facoltà di formare liberamente una valutazione autonoma relativa alle scelte di vita e alle decisioni economiche e lavorative. In questo quadro, poco efficace è l’obiezione talvolta udita in base alla quale i racconti dei fuoriusciti non sarebbero attendibili, perché espressione di coloro che sono scontenti e rancorosi nei confronti dell’organizzazione. È ovvio che senza le testimonianze di ex membri, opportunamente vagliate e verificate, sarebbero impossibili lo studio dei movimenti politici estremisti e la lotta alla mafia. L’idea di rigettare le testimonianze dei fuoriusciti anche in presenza di una massiccia quantità di elementi comuni da parte di membri che non hanno avuto fra loro alcun contatto eccetto l’appartenenza alla medesima fede o organizzazione religiosa sarebbe espressione di pregiudizio e malafede. L’esperienza insegna che le descrizioni degli ex membri sono in genere più attendibili di quelle dei membri attivi.

In questa situazione è evidente che si configura una situazione di dipendenza psicologica, alimentata da minacce morali, decisamente diversa dalla semplice conversione indotta da una predicazione o dalla trasmissione di contenuti di fede.

L’abrogazione del reato di plagio quindi “non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico” .

Il fenomeno diffuso di manipolazione mentale nei gruppi religiosi, commerciali e politici ha portato ad un ripensamento, favorendo una ipotesi di reintroduzione del reato .

Nell’ordinamento giuridico spagnolo è presente una norma contro “la alterazione o il controllo della personalità” (art. 515, n. 3 Codice penale).

In Francia il 30 maggio 2001 è stata approvata una legge “per la prevenzione e la repressione dei movimenti settari”.

In Belgio con legge 12 giugno 1998 è stato costituito un “Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive” e una “cellula amministrativa di lotta contro le organizzazioni settarie nocive”.

Negli Stati Uniti la categoria di “manipolazione mentale” non è presa in considerazione dalla giurisprudenza maggioritaria, ma vi sono associazioni anti-sette private che si occupano di analisi e pubblicazioni su gruppi e movimenti religiosi che praticherebbero la “manipolazione mentale”, tra cui anche movimenti nati in seno alla Chiesa Cattolica. Per esempio, I.C.S.A. (International Cultic Studies Association) .

La Comunità Europea, sulla base di uno studio sociologico, ha approvato una risoluzione intitolata “Su un’azione comune degli stati comunitari di fronte a diverse violazioni della legge commesse da recenti organizzazioni che operano sotto la copertura della libertà di religione”, approvata il 22 maggio 1984.

Anche in Italia sono nate diverse associazioni anti-setta o centri studi per la tutela contro gli abusi e le condotte coercitive e distruttive dei culti pseudo religiosi .

Sempre in Italia ci sono stati tentativi di colmare il vuoto normativo, come nel caso della approvazione il 4 Marzo 2004, da parte della Commissione Giustizia del Senato italiano, di un disegno di legge contro la “manipolazione mentale”, con il quale si intende incriminare l’utilizzo di tecniche e meccanismi volti a indurre un soggetto in un totale stato di soggezione fino a ledere l’integrità psichica della persona. La reintroduzione del delitto di plagio mirerebbe pertanto a tutelare la personalità individuale, presupposto necessario al godimento di tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione; tuttavia l’iter di legge è fermo in senato.

Il 23 gennaio 2019 è stata presentata una proposta di legge [n. 1523], d'iniziativa dei deputati Stefania Ascari, Piera Aiello, Elisabetta Maria Barbuto, Francesco Berti, Gianfranco Di Sarno, Mario Perantoni, Elisa Scutellà, Francesca Troiano, per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle sette.

La manipolazione mentale è quindi un problema sociale che non può essere contrastato solo dall’azione di sensibilizzazione delle associazioni nazionali e internazionali , ma richiede un esplicito intervento istituzionale finalizzato ad ostacolarne la diffusione.

I comportamenti vessatori, la censura, il controllo materiale e mentale degli aderenti si configurano come atti di manipolazione psicologica che non hanno nulla a che vedere con la libertà religiosa. Per poter essere perseguiti però, occorre che vi sia un controllo esterno da parte delle istituzioni e della Chiesa.

Le vittime hanno il timore del rifiuto (di non essere credute o di non essere prese seriamente in considerazione) che impedisce loro di agire tramite una denuncia. Gli aderenti, che hanno il coraggio di condividere le difficoltà vissute in seno ad un sistema uniformante e prevaricante, non sono percepiti come persone offese, ma ritenuti sovversivi, vendicativi e divisivi.

La manipolazione mentale, quindi, dilaga a causa del vuoto normativo che resiste alla reintroduzione di una fattispecie penale a tutela di tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione (non solo quella religiosa verso cui l’attenzione è alta).

Tuttavia, anche di fronte al vuoto di tutela, le situazioni analizzate possono essere fatte valere attraverso l’applicazione di fattispecie limitrofe che riguardano condotte di vita raccontate dai fuoriusciti.


Testo di Martina Castagna, Luigi Corvaglia, Paolo Florio, Guido Licastro, Maurizio Montanari, Emanuela Provera, Federica Roselli, Cecilia Sgaravatto e Monique Van Heynsbergen, tratto da Riflessioni giuridiche ed etiche sull’esperienza di adesione alle famiglie religiose e ai movimenti ecclesiali della Chiesa Cattolica. Giustizia e tutela dei diritti nella vita delle comunità ecclesiali (febbraio 2023).

1. Sentenza del 9 aprile 1981, Deposito in cancelleria: 8 giugno 1981, Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, n. 158 del 10 giugno 1981. Pres. Amadei - Rel. Volterra.
2. Corvaglia, L. (2019) Un modello di persuasione nei gruppi totalitari, Psychophenia, vol XIII, issue 41-42.

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